Articolo 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita a Castelfranco Emilia (MO) l’Associazione sotto la
denominazione
“A.R.I”AUDAX RANDONNEUR ITALIA .
Articolo 2 – SEDE
L’Associazione ha sede in Parabiago (MI) - 20015 , via E. Filiberto
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Articolo 3 – SCOPI
1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di
lucro , è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività
e gratuità delle cariche sociali e dalle prestazioni fornite dagli
associati , nonché dall’obbligatorietà di redazione del rendiconto
economico e finanziario .Durante la vita dell’Associazione non potranno
essere distribuiti fra gli associati , anche in modo indiretto ,
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale .
2. L’Associazione ha per finalità lo sviluppo,
la diffusione ed il regolare svolgimento di attività sportive ciclo-turistiche
intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei ciclisti
e quale occasione di socializzazione e crescita civile, sociale
ed umana. Ciò attraverso il coordinamento e l’organizzazione di
brevetti randonnèe denominati: a) brevetti ACP/BRM – b) brevetti
ARI – c) brevetti ARIP permanenti.
A tale scopo l’Associazione, sulla base del regolamento interno,
presiede la definizione del calendario italiano delle attività sportive
denominate brevetti e brevetti permanenti e coordina lo svolgimento
di dette attività, controllandone la rispondenza ai requisiti ed
ai principi stabiliti dall’ ACP e dalla stessa ARI nonchè pone in
essere ogni altra iniziativa utile a favorire la promozione di attività
ciclo sportive attinenti ai brevetti randonnèe.
3. L’associazione potrà altresì coordinare e promuovere
iniziative ed eventi inerenti ai brevetti randonnèe denominati brevetti
ACP/BRM, brevetti A.R.I. , brevetti A.R.I.P permanenti. Ciò nel
rispetto dell’ autonomia funzionale , amministrativa,ed organizzativa
propria di ciascuna ASD ( associazione dilettantistica sportiva
) organizzatrice .
L’Associazione può inoltre definire la progettazione di una rete
di brevetti su percorsi permanenti e porre in essere ogni altra
iniziativa utile per la loro promozione.
4. L’Associazione si avvale prevalentemente di
prestazioni volontarie e personali dei propri aderenti. Ogni eventuale
forma di collaborazione esterna o prestazione di natura professionale
finalizzata al regolare funzionamento dell’Associazione o alla elaborazione
di particolari progetti, deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. L’Associazione accetta incondizionatamente di
conformarsi ai principi delle regole dell’ACP (AUDAX CLUB PARISIEN
) e del BRM (BREVET RANDONNEUR MONDIAUX) e definisce un proprio
regolamento per lo svolgimento dei brevetti A.R.I. e brevetti A.R.I.P.
permanenti .L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti
disciplinari che gli organi competenti del ACP/BRM dovessero adottare
a suo carico .
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente
statuto le norme dei regolamenti deliberati dall’ACP/BRM dei regolamenti
brevetti A.R.I. e dei brevetti A.R.I.P permanenti.
Articolo 4 – DURATA
La durata dell’associazione è stabilita a tempo indeterminato e
potrà essere sciolta solo con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria
degli associati.
Articolo 5 – SOCI
Sono soci dell’ Associazione: i soci Ordinari, i soci Onorari ,
i soci Sostenitori.
Possono essere soci ordinari le ASD (Associazione sportiva dilettantistica)
organizzatrici di brevetti randonnèe. Ogni socio ha diritto ad un
singolo voto .
Il Consiglio direttivo entro il 30 novembre di ogni anno approva
e rende noto l’elenco delle ASD che hanno maturato i requisiti di
ammissione avendo rispettato e soddisfatto, nella organizzazione
di brevetti randonnèe, i principi etici, qualitativi ed organizzativi
dei regolamenti ACP ed ARI ed ARIP . La stesura dell’ elenco è affidata
all’apposito comitato tecnico sportivo (CTS)previsto dall’art.11§5
del presente statuto.
1. La ASD (associazione sportiva dilettantistica
), presente nell’elenco di cui al presente articolo, al fine di
essere ammessa come socio Ordinario deve fare domanda scritta rivolta
al Presidente il quale provvederà ad attivare la procedura di accettazione.
2. La ASD deve avere sede nel territorio della
Repubblica Italiana e deve essere affiliata per un ENTE di promozione
sportiva riconosciuto dal CONI.
3.E’ esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa da parte del socio.
4. La ASD, accettata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione,
sarà rappresentata dal presidente in carica della stessa o da suo
delegato consigliere del consiglio direttivo della ASD, il quale
avrà diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato
attivo e passivo. Ogni ASD ha diritto di voto per l’approvazione
e le modifiche dello Statuto ,per le nomine degli organi direttivi
dell’Associazione e per i regolamenti .
5. La qualifica di socio Ordinario dà diritto a
frequentare le iniziative e le attività sociali indette dal Consiglio
Direttivo, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
6. Oltre che per recesso volontario o dimissioni
la qualifica di socio Ordinario si perde per mancanza di rispetto
del presente statuto e del regolamento interno secondo le deliberazioni
assunte dagli organi preposti, per difetto etico, qualitativo od
organizzativo tale da far perdere i requisiti di iscrizione, nonchè
per atti disonorevoli compiuti dall’associato anche all’esterno
dell’ Associazione. In caso di comportamento difforme che rechi
pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio
Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo,
diffida, espulsione.
7. Possono essere nominati Socio Onorario , Enti
o persone che abbiano particolarmente meritato nei confronti dell’Associazione
per importanti traguardi sportivi raggiunti . La competenza dell’accettazione
della domanda è del Consiglio Direttivo . Il Socio Onorario ha diritto
di partecipare ma non di voto nelle assemblee.
8. Sono soci Sostenitori Enti o persone che sostengono
l’Associazione con lasciti , donazioni, o versamento di una quota
annua pari a 100 euro. Il Socio sostenitore ha diritto di partecipare
ma non di voto nelle assemblee.
9. Il Socio cessa di far parte dell’Associazione
per mancata reiscrizione annuale dovuta a dimissioni volontarie,
al mancato pagamento delle quote associative o ad una delle cause
citate nel presente articolo. Cessa altresì per scioglimento dell’Associazione.
Articolo 6 – FONDAZIONE PATRIMONIALE
1. Il fondo patrimoniale dell’Associazione è costituito
dai beni mobili ed immobili comunque acquistati.
2. Il patrimonio non può essere destinato ad altro
scopo se non quello per il quale l’Associazione è stata costituita.
3. In caso di scioglimento , la destinazione dei
beni patrimoniali sarà deliberata dall’Assemblea ai sensi dell’articolo
14 del presente Statuto.
4. E’ fatto divieto di distribuire , anche in modo
indiretto ,utili o avanzi di gestione , nonché fondi ,riserve e
capitali durante la vita dell’Associazione salvo che non siano imposte
dalla legge.
Articolo 7 – ENTRATE
Le entrate sono costituite dai contributi stabiliti dal Consiglio
Direttivo , da quote annuali , da eventuali contributi pubblici
o privati , da donazioni , da liberalità , o da altra natura occasionale
e non prevalente. Le quote ed i contributi versati dai soci sono
intrasmissibili.
Articolo 8 – GESTIONE FINANZIARIA
1. La responsabilità della gestione dell’Associazione
è del Consiglio Direttivo.
2. L’anno sociale coincide con l’anno solare.
3. E’ fatto divieto di distribuire , anche in modo
indiretto ,utili o avanzi di gestione , nonché fondi ,riserve e
capitali durante la vita dell’Associazione salvo che non siano imposte
dalla legge.
4. Il bilancio preventivo deve essere redatto dal
Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente per
l’anno successivo. L’ assemblea Ordinaria approva il bilancio preventivo
e quello consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo.
5. Il bilancio preventivo e consuntivo sono depositati
presso la sede dell’Associazione nei 15gg. precedenti la convocazione
l’assemblea ordinaria per poter essere consultati dai soci.
6. Sarà redatto ed approvato annualmente rendiconto
economico finanziario delle attività , come strumento di informazione
ai soci , ai sensi delle norme del C.C. e del D.Lgs 460/97 riguardanti
gli enti non commerciali di tipo associativo per occasionali raccolte
pubbliche di fondi sarà redatto apposito e separato rendiconto con
le modalità ed i tempi previsti dal D.Lgs 460/97 8.Copia del rendiconto
economico finanziario è consegnato ai soci.
7. Le attività dei componenti eletti degli organi
istituzionali è gratuita . Il Consiglio Direttivo potrà prevedere
rimborsi spese debitamente documentati ed effettuati come previsto
dalla L. n° 80/86 e d anche in altre forme per le collaborazioni
occasionali e/o continuative.
8. Il Consiglio Direttivo riconosce al Presidente
il rimborso di tutte le spese debitamente documentate ed effettuate
sostenute in rappresentanza dell’ Associazione.
Articolo 9 - ORGANI ASSOCIATIVI
Sono organi dell’Associazione : l’Assemblea, il Presidente, il Consiglio
Direttivo, il Collegio Sindacale.
Articolo 10 - ASSEMBLEA
1. L’assemblea è sovrana e deve essere convocata
almeno una volta all’anno in via ordinaria per l’approvazione del
rendiconto economico finanziario e in via straordinaria quando sia
necessaria.
2. La convocazione dell’Assemblea avviene su iniziativa
del Presidente , su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta
di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto , e deve essere
effettuata nei venti giorni seguenti alla delibera o alla richiesta.
3. La convocazione , con ordine del giorno , la
data e la sede dell’Assemblea, deve essere comunicata ai soci almeno
cinque giorni prima della sua effettuazione , mediante affissione
dell’ avviso presso la sede sociale e nella bacheca in uso , se
sussiste , recante quanto sopra descritto o comunicata anche per
e mail.
4. Possono partecipare all’Assemblea i soli soci
ordinari con diritto di voto, nonché i soci onorari e sostenitori
con solo diritto di parola .Ogni socio ordinario può rappresentare
in Assemblea , per mezzo di delega scritta, solo un altro socio.
5. L’Assemblea ordinaria ha tutti i poteri consentiti
ad eccezione di quelli riservati all’Assemblea Straordinaria o al
Consiglio Direttivo.
6. L’Assemblea straordinaria è competente a deliberare
sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione e sullo scioglimento
– liquidazione dell’Associazione.
7. L’assemblea ordinaria in prima convocazione
è valida con la presenza della maggioranza dei soci e delibera a
maggioranza degli stessi , in seconda convocazione la validità della
delibera prescinde dal numero dei presenti.
8. L’Assemblea straordinaria delibera in prima
convocazione con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza
dei soci ed in seconda convocazione la validità prescinde dal numero
dei soci presenti.
9. Compiti dell’assemblea ordinaria sono : elezione
del consiglio direttivo , elezione del collegio dei revisori ed
il suo presidente , approvazione del rendiconto economico e finanziario,
approvazione del regolamento interno.
10. Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale
su un apposito libro , che deve
restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.
Articolo 11 – PRESIDENTE
1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal
Consiglio Direttivo nel proprio ambito ; il Presidente, salvo casi
eccezionali deliberati dal Consiglio Direttivo, per essere eletto
la prima volta a ricoprire tale incarico deve essere stato socio
dell’Associazione per almeno due anni , dura in carica un biennio
, può essere confermato nella carica fino ad un massimo di quattro
anni.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale nei
confronti di terzi e la firma sociale , convoca e presiede L’Assemblea
ed il Consiglio Direttivo ed usufruisce di tutti i poteri necessari
a garantire il buon andamento della vita associativa , rispondendo
del suo operato dinanzi ai soci e nei confronti di terzi.
3. Il Presidente può designare un Vicepresidente,
nell’ambito dei soci che fanno parte del Consiglio Direttivo , che
lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento temporaneo del
Presidente . Qualora l’impedimento del Presidente è definitivo il
Consiglio Direttivo decade ed il Vice presidente , quale sostituto
del Presidente , convoca l’Assemblea entro trenta giorni da tale
data per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente può conferire ai soci procura
speciale per la gestione di attività varie , previa approvazione
del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente propone al Consiglio Direttivo
due nominativi di esperti che, assieme a lui, compongono il Comitato
Tecnico Sportivo (CTS) preposto principalmente a stilare l’elenco
delle Società ammissibili a soci Ordinari , a proporre la decadenza
e a fornire pareri in ordine alla qualità delle manifestazioni del
calendario brevetti ACP/BRM ,brevetti ARI,brevetti ARIP ed alla
certificazione dell’ASD organizzatrice di cui all’art.13.
Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo
di sette ad un massimo di nove membri componenti eletti dall’Assemblea
, predispone gli atti da sottoporre all’Assemblea, formalizza le
proposte per la gestione dell’Associazione , elabora il bilancio
preventivo e consuntivo , stabilisce le quote annuali delle varie
categorie dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto tra i suoi soci
a maggioranza semplice . Ha durata per due anni.
3. Il Consiglio Direttivo è l’organo che amministra
l’Associazione con tutti i conseguenti poteri .Ogni anno determina
e redige budget preventivo per l’anno successivo entro il 31 dicembre
dell’anno in corso, redige il rendiconto consuntivo dell’anno entro
il 30 aprile dell’anno successivo.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga necessario , con un minimo di una volta
all’anno.
5. Il Consiglio Direttivo delibera validamente
a maggioranza dei presenti, una volta constata la maggioranza dei
componenti ed in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Di ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale , la redazione
del verbale è compito del segretario dell’Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo è competente in merito
all’ammissione e all’esclusione dei soci.
7. Il Consiglio Direttivo è competente per le delibere
di carattere economico e finanziario,e per la certificazione qualitativa
della ASD.
8. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono
solidamente con il Presidente delle decisioni dell’Associazione
, per i loro incarichi non avranno diritto ad alcun compenso.
9. Il Consiglio Direttivo determina e rettifica
a quale consigliere socio affidare l’incarico di firma congiunta
per il prelievo e/o deposito di soldi presso istituti bancari o
uffici postali.
10. Se durante il corso dell’esercizio vengono
a mancare uno o più consiglieri , i rimanenti provvederanno a convocare
l’Assemblea per sostituirli; i nuovi consiglieri resteranno in carica
fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
11. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto
e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra
causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Articolo 13 – RICONOSCIMENTI e CERTIFICAZIONI
L’Associazione ha l’esclusiva sui seguenti riconoscimenti nazionali
:
A) Diploma onorificenza GB.CRE (Granbrevetto.ChallangeRandonneEurope).regolamentato
dal regolamento G.B.CRE
B)Iscrizione nel Libro mastro cNRI (club Nazionale
Randonneur Italia).regolamentato dal regolamento c.N.R.I
Tali riconoscimenti sono condizionati dal rispetto di regole emanate
da apposito regolamento emesso dall’Associazione e citati nei §
A) e B)
L’Associazione promuove e provvede, attraverso il CTS (Comitato
Tecnico Sportivo) alle certificazioni delle ASD organizzatrici di
brevetti ACP, brevetti ARI, brevetti ARIP al fine della ammissione
di queste nell’apposito elenco di società idonee .
Le modalità di certificazione sono regolate da apposito regolamento
tecnico CQ.
Articolo 14 – DELLO SCIOGLIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE
1) Lo scioglimento della Associazione è deliberato
dall’Assemblea Straordinaria con l’approvazione di almeno il 75%
dei soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle
deleghe.
2) La richiesta di Assemblea Straordinaria per
lo scioglimento della Associazione deve essere presentato da almeno
il 75% dei soci con diritto al voto con esclusione delle deleghe.
3) Adivenendosi allo scioglimento dell’Associazione,
la conseguente delibera assembleare deve prevedere la nomina di
due liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze
e destinare gli eventuali residui attivi che residuano dopo il pagamento
di tutti gli impegni all’ente ACP/BRM.
4) In caso di scioglimento per qualunque causa
, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere comunque devoluto
all’ente ACP / BRM, ai sensi dell’art.5 , comma1, punto 4 quinques
letterab) del D.Lgs 460/97.
Articolo 15 – COLLEGIO SINDACALE
Il collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea
al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente
la regolarità formale , e sostanziale della contabilità . Redige
un apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Articolo 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le controversie tra Associazione e soci , ovvero tra soci medesimi,saranno
devolute al giudizio rituale di un arbitro scelto di comune accordo
, in caso di mancanza di accordo sarà scelto il foro competente presso
il quale l’Associazione è registrata.
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